Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Decorsi gli altri tre anni, si rinnovano i giudici che non sono stati rinnovati.
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
I giudici che sono nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi nove anni, mediante sorteggio di
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
tra le quali sono sorteggiati, in caso di necessità, i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilità ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di